Corte di Cassazione S.U. (19750/2025) – Estinzione della società e sorte dei crediti, esclusa la presuntiva rinunzia agli stessi. Ammissibile l’azione (anche del fideiussore) volta ad accertare l’invalidità di clausole anche in pendenza del rapporto di cc

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Data di riferimento: 
16/07/2025

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 luglio 2025, n. 19750 – Pres. Dott. Pasquale D’Ascola, Consigliere relatore dott. Guido Mercolino

Estinzione società – Cancellazione dal registro delle imprese – Trasferimento dei crediti ai soci – Esclusa automatica estinzione del credito o implicita rinuncia – Esclusa presunzione - Necessità che l’estinzione sia provata dalla controparte.

Accertamento giudiziale invalidità clausole contrattuale che comporti interessi ultralegali o usurari – Legittimità anche prima della chiusura del conto corrente – Legittimazione processuale del fideiussore.

L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall' ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito. (massima ufficiale)

Anche in assenza di rimesse solutorie, non può escludersi l’interesse ad agire in giudizio, prima della chiusura del conto, per ottenere l’accertamento dell’invalidità delle clausole contrattuali che prevedano l’applicazione di interessi ultralegali o usurari o la capitalizzazione degli interessi o l’addebito di altre poste illegittime ed il ricalcolo dell’ammontare del saldo, avendo l’azione come obiettivo, in tal caso, il conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza una pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di ulteriori annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento accordato e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. Tale interesse, da riconoscere senz’altro al correntista, non può essere negato neppure al fideiussore, il quale, mentre non può considerarsi legittimato all’esercizio dell’azione di ripetizione, salvo non abbia provveduto egli stesso all’estinzione del saldo di chiusura, a seguito dell’escussione della garanzia da parte della banca, vanta un indubbio interesse al ricalcolo del saldo in pendenza del rapporto, al fine di ottenere l’espunzione dal conto delle poste illegittimamente addebitate e la conseguente riduzione del debito garantito. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

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