Corte di Cassazione (6849/2025) - Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: natura perentoria del termine fissato dal liquidatore entro il quale vanno proposte le domande di partecipazione.

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Data di riferimento: 
14/03/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2025, n. 6849 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Fidanzia.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Domande di partecipazione - Fissazione da parte del liquidatore del termine entro il quale vanno proposte - Natura perentoria – Fondamento - Possibilità di essere rimessi in termini solo in presenza di una giusta causa che giustifichi il ritardo.

In tema di sovraindebitamento, il termine di proposizione delle domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-sexies della l. n. 3 del 2012, pur non essendo previsto espressamente a pena di decadenza, ha natura perentoria, in coerenza con la funzione acceleratoria della procedura assegnatagli dalla legge, sicché è preclusa ai creditori la presentazione di tali domande oltre il termine citato, salvo che essa non venga preceduta da apposita istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., in cui si dia dimostrazione dell'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza. (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33042/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-natura-del-termine-di-proposizione-delle-domande-di-partecipazione-alla-liquidazione-del-patrimonio

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: