Corte d'Appello di Genova - Concordato minore: pur non essendo richiesto il requisito della meritevolezza, non può essere ammesso alla procedura il debitore che abbia tenuto condotte gravemente colpose e fraudolente.

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Data di riferimento: 
23/07/2025

Corte d'Appello di Genova, Sez. I civile - Volontaria giurisdizione, 23 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rosella Silvestri, Cons. Rel. Marco Rossi, Cons. Riccardo Baudinelli.

Concordato minore – Accesso a quella procedura – Necessario riscontro della condotta tenuta dal debitore – Necessità che non sia stata caratterizzata da colpa grave o frode.

La circostanza che per il concordato minore, a differenza della ristrutturazione del debito consumeristico e dell’esdebitazione dopo la liquidazione controllata, non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza, non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza; ciò deve ritenersi in quanto l'OCC deve, ai sensi dell'art. 76, comma secondo lettera b), C.C.I., indicare se il debitore ha agito con diligenza nell'assumere obbligazioni e, ai sensi di quanto previsto alla lettera c), precisare se abbia commesso atti in frode ed in quanto l'art. 77 C.C.I. dispone che la domanda volta all'apertura di quella procedura risulta inammissibile nel caso in cui il debitore abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. [nello specifico, ad avviso della Corte andava pertanto negata l’omologazione del concordato minore dal momento che era emerso che nel corso del tempo la debitrice scientemente aveva soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici (fornitori, banche e dipendenti) trascurando totalmente in tutte le forme l'Erario, creditore risultato poi pertanto l'unico interessato a quella procedura, onde ha accolto il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale che aveva, in presenza del voto contrario dell'amministrazione finanziaria, comunque omologato il concordato minore ricorrendo al cram down; in tal senso la Corte ha deciso anche facendo suo un precedente della Corte d’Appello di Venezia del 10 ottobre 2024 - cfr, in questa rivistahttps://www.unijuris.it/node/8176 – alla luce del quale il tribunale prima di sostituirsi ai creditori utilizzando a fini omologatori quel mezzo, come da previsione dell'art. 80, comma 3, C.C.I., risulta “tenuto a valutare la scelta dell'Erario di esprimere voto contrario comparando il trattamento riservato al credito erariale rispetto agli altri creditori”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33497/CrisiImpresa?Ancora-su-concordato-minore-e-debito-erariale

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-genova-23-luglio-2025-pres-silvestri-est-rossi

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza