Tribunale di Locri - Concordato minore in continuità aziendale o professionale e regole di distribuzione.
Tribunale di Locri, Sez. Unica Civile, 12 luglio 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Giuseppe Cardona.
Concordato Minore – Continuità aziendale o professionale – Regole di distribuzione del valore ex art. 84, comma 6, CCII – Applicabilità
Nel concordato minore in continuità, dato il richiamo presente nell'art. 74, comma 4, C.C.I. alle norme del concordato preventivo, ed in particolare all’art. 84, comma 6, CCII, occorre prevedere la distribuzione del valore di liquidazione (da identificare con riguardo all’attivo ricavabile in caso di liquidazione controllata, al netto dei costi) nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il “surplus concordatario” deve essere distribuito in ossequio alla relative priority rule posta dall' art. 84, comma 6, secondo periodo, C.C.I.: in sintesi, i creditori inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi del medesimo grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Detto rinvio può giustificare anche il richiamo al disposto dell'art. 108 C.C.I. in tema di possibile ammissione al voto dei crediti contestati, ma dal momento che il richiamo alle norme del concordato preventivo può aver luogo nei limiti di compatibilità devono rimanere ferme le peculiarità delle operazioni previste a seguito dell'apertura della procedura di concordato minore fino al voto di cui alle norme speciali contenute negli artt. 78 e 79 C.C.I. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
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