Corte di Cassazione - Fase esecutiva del concordato fallimentare e poteri del Tribunale.

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Data di riferimento: 
20/09/2010

Cassazione, Sez. I, ord., 20 settembre 2010, n. 19858
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

Fallimento - Concordato fallimentare - Esecuzione - Esecuzione del concordato fallimentare - Decreto del tribunale in sede di reclamo - Contenuto del provvedimento - Esclusione di crediti ammessi in sede di omologazione - Abnormità - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Ammissibilità - Fondamento.

Il decreto del tribunale fallimentare che - investito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, abbia indicato le modalità di pagamento dei crediti da parte dell'assuntore - abbia escluso i crediti ammessi a seguito d' istanze tardive, è un provvedimento abnorme, viziato da carenza assoluta di potestà decisionale che, decidendo su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., essendo preclusa al giudice delegato e al tribunale, in sede di esecuzione, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, qual è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare. (Massima ufficiale).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]