Corte d'Appello di Napoli – Possibilità per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese di proporre una domanda di concordato minore di tipo liquidatorio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/07/2025

Corte d'Appello di Napoli, Sez. V civ., 14 luglio 2025 – Pres. Caterina Molfino, Cons. Rel. Giuseppa D'Inverno, Cons. Paolo Celentano.

Concordato minore di tipo liquidatorio – Possibilità di accesso a quella procedura da parte dell'imprenditore individuale cancellato – Fondamento – Vantaggi conseguibili.

L’art. 33, ultimo comma C.C.I.' che prevede “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”, va interpretato riferendolo non solo agli imprenditori collettivi, ovvero alle società, ma anche agli imprenditori individuali che abbiano proposto, in particolare, una domanda di accesso alla procedura di concordato minore con continuità; non anche però, come nello specifico, a quelli che abbiano presentato, grazie all'apporto di finanza esterna ex art. 74, comma 2, C.C.I. che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile, una domanda di concordato minore di tipo liquidatorio in grado di offrire loro, più della liquidazione controllata, che non può essere limitata solo ad una parte dei beni, una seconda chance, in virtù della possibilità di ottenere una esdebitazione automatica più veloce senza dover attendere il termine di tre anni previsto dall’art. 282, comma 1, C.C.I. e comunque, la chiusura della procedura. Ciò deve ritenersi in quanto il legislatore quando ha voluto riferirsi ad esempio solo all'imprenditore individuale lo ha fatto espressamente, come ad esempio al comma 1 bis di detto articolo 33, inserito col correttivo ter 2024, che ha attribuito al solo imprenditore individuale persona fisica cancellato la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33482/CrisiImpresa?Concordato-minore-liquidatorio-dell%E2%80%99imprenditore-cancellato-dal-registro-delle-imprese

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33503/CrisiImpresa?Appello-Napoli%3A-l%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellato-pu%C3%B2-accedere-al-concordato-minore-liquidatorio

[circa l'impossibilità per l'imprenditore individuale, volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4329 https://www.unijuris.it/node/5262 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 ottobre 2015, n. 21286 https://www.unijuris.it/node/3566].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza