Corte di Cassazione (11289/2025) - Fallimento: obblighi cui è tenuto il curatore che subentri in un contratto ad esecuzione continuata. Ripartizione dell'onere della prova in sede di opposizione allo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2025, n. 11289 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento - Contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti - Subentro nel rapporto da parte del curatore - Art. 74 l.fall. - Danni riferiti a inadempimenti successivi all'apertura della procedura – Obbligo risarcitorio in prededuzione.
Fallimento – Opposizione dello stato passivo – Ripartizione dell'onere probatorio tra opponente e curatela – Applicabilità delle regole ordinarie valide in sede di cognizione ordinaria.
Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, ex art. 74 l.fall., ove non adempia, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso, assume l'obbligo di risarcire, in prededuzione, i danni riferiti ai soli inadempimenti posti in essere successivamente all'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la natura prededucibile del credito risarcitorio del Comune, in forza di una pretesa non utilità per la procedura di detto subentro contrattuale, senza considerare che quest'ultimo si era verificato a seguito dell'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa della fallita, relativamente ad un contratto di appalto concernente l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani). (Massima Ufficiale)
Il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole ordinarie in tema di onere della prova, secondo le quali grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito mentre grava sulla Curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, circa l'essere nei contratti pendenti ad esecuzione continuata, come ad esempio l'appalto di servizi, il curatore o il commissario, che ne siano subentrati, tenuti a pagare anche le prestazioni anteriori all'apertura della procedura concorsuale, ma non a dover risarcire i danni derivanti da inadempimenti ai medesimi contratti come commessi dal contraente prima dell'avvio della procedura concorsuale successivamente aperta a suo carico, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 marzo 2025, n. 5585 https://www.unijuris.it/node/8609 eCorte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16650 https://www.unijuris.it/node/6346; con riferimento alla seconda massima, in tema di onere della prova in sede di opposizione allo stato passivo: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - L, 03 marzo 2021, n. 5847 https://www.unijuris.it/node/5573].
