Tribunale di Torino - Concordato minore: nel contesto di quella procedura il patrocinio di un difensore risulta necessario a pena di nullità.
Tribunale di Torino, Sez. Procedure Concorsuali, 03 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Enrico Astuni.
Concordato minore – Procedura che necessita a pena di nullità del patrocinio di un difensore – Fondamento – Vizio in mancanza non sanabile.
Dal momento che l'art. 9, comma 2, C.C.I. prevede che nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi, salvo che non sia disposto altrimenti, è obbligatorio il patrocinio di un difensore, si deve ritenere che, a differenza di quanto previsto, dall'art. 68, comma 1, ultimo periodo, C.C.I. con riferimento alla procedura di ristrutturazione di debiti del consumatore e dall'art. 269, comma 1, C.C.I. nel caso della liquidazione controllata del sovraindebitato, nell'ipotesi del concordato minore il ricorso sottoscritto personalmente dal debitore risulti affetto da nullità assoluta per violazione dell'art, 82, comma 2, c.p.c. Né, in tal caso, può ammettersi la sanatoria della nullità per effetto dell’articolo 182 c.p.c., che ammette la regolarizzazione degli atti difettosi, compreso il caso di “mancanza della procura al difensore”, perché nella specie, prima ancora che mancare la procura, manca la stessa figura del difensore tecnico, non potendosi definire tale il Gestore nominato dall’OCC, quand’anche abilitato all’esercizio della professione di avvocato, in ragione della sua necessaria indipendenza rispetto al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione; egualmente non può ammettersi la sanatoria della nullità in base all’art. 125 disp. att. c.p.c. che consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di difensore che, al momento, non era fornito di valida procura, poiché tale fattispecie non copre il diverso caso, di cui alla fattispecie sopra presa in esame, in cui l'atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
