Tribunale di Ferrara – Liquidazione giudiziale: l'advisor legale che nel corso del precedente concordato preventivo come risolto non abbia svolto diligentemente il compito affidatogli non ha titolo ad essere ammesso al passivo.

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Data di riferimento: 
13/02/2025

Tribunale Ordinario di Ferrara, Sez. civile, 13 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Mauro Martinelli, Rel. Marianna Cocca, Giud. Costanza Perri.

Liquidazione giudiziale – Legale incaricato nel precedente concordato preventivo come poi risolto – Istanza di insinuazione al passivo del compenso spettantegli a tale titolo– Riscontrato non diligente assolvimento del suo ruolo professionale – Giustificata mancata ammissione.

Sul professionista che intenda, nel corso del successivo procedimento di liquidazione giudiziale cui è stato assoggettato il suo assistito, far valere crediti per l'attività di assistenza precedentemente prestata per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe, a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione, l'onere di dimostrare l'esattezza ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c. del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale. È vero, infatti, che le obbligazioni inerenti l’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato (ciò in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo), ma è altrettanto vero che l’attività resa dal professionista deve comunque essere idonea a raggiungere quel risultato. Ciò che deve pertanto valutarsi, in relazione all’adempimento gravante su professionista che ha assistito il debitore nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo, come poi risolto per carenze originarie della proposta, è se la prestazione, espletata anteriormente e posteriormente alla domanda concordataria, sia stata coerente con le finalità proprie della procedura, contribuendo alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa: l’ammissione del concordato non prova ipso iure l’adempimento, che va parametrato alla prova, da parte del professionista, di aver contribuito alla redazione di una proposta avente caratteristiche tali da assolvere al suo scopo istituzionale, ossia quello di informare il cliente, in modo completo e veritiero, in ordine ai rischi e alle eventuali chance di successo/insuccesso della procedura, nonché quello di permettere poi ai creditori di esprimersi adeguatamente sulla stessa. [nello specifico, con riferimento in particolare al ruolo svolto dal professionista, quale advisor e difensore legale, nella fase di accesso e nel corso della procedura di concordato preventivo, il Tribunale in sede di opposizione ha ritenuto che, in particolare, l’inattendibilità del piano sotto il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore per come prevista dall’art. 87 C.C.I.., relativamente sia all’attivo (azioni esperibili e valore di liquidazione) che al passivo (pagamenti prededucibili e debiti tributari) conducevano giustamente a valutare, oltre che per altri aspetti quale la mancata veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore, la condotta dello stesso, quale ricorrente avverso l'esclusione, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla curatela, dallo stato passivo da parte del giudice delegato di quanto a suo avviso spettantegli a titolo di compenso con riferimento a dette prestazioni, non rispondente al modello professionale richiesto in concreto dalla situazione su cui era intervenuto con la propria opera]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33143/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-revocato-e-inadempimento-dell%E2%80%99advisor-legale

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez, Un. Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 maggio 2021, n. 14050 https://www.unijuris.it/node/5663 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2018, n. 7974 https://www.unijuris.it/node/4765].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza