Tribunale di Verona – Non costituisce ostacolo all'apertura della liquidazione controllata la circostanza che la domanda sia proposta da un imprenditore individuale già dichiarato fallito.

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Data di riferimento: 
13/06/2025

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Luigi Pagliuca.

Liquidazione Controllata – Domanda di apertura proposta da un imprenditore individuale già dichiarato fallito - Mancato accesso alla esdebitazione a seguito della chiusura della procedura fallimentare – Ammissibilità che la domanda di accesso alla successiva procedura venga accolta – Finalità di consentirgli di conseguire quanto prima non ottenuto – Insussistenza di ostacoli in tal senso.

Non è d'ostacolo all'apertura della liquidazione controllata, stante che l'art. 33, comma 1 bis, C.C.I. lo consente, la circostanza che la relativa domanda risulti proposta dall’ex-imprenditore persona fisica, già dichiarato fallito, la cui ditta individuale sia stata cancellata in esito alla chiusura di quella procedura, non essendo di ostacolo altresì il fatto che l’indebitamento sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel pregresso fallimento (o nella precedente liquidazione giudiziale); ciò in quanto, proprio in questa prospettiva, la liquidazione controllata rivela la sua utilità, poiché può consentire al debitore di conseguire l’esdebitazione non conseguita in esito alla procedura di fallimento (o di liquidazione giudiziale), nell’ipotesi in cui ciò non sia avvenuto per mancanza dell’iniziativa del debitore o (nel caso di procedure fallimentari precedenti l’entrata in vigore del CCII) per mancanza del requisito oggettivo, od ancora, per mancanza del requisito soggettivo. Anche in quest'ultima eventualità, vale a dire che l'esdebitazione non sia stata conseguita al termine della procedura fallimentare (o della liquidazione giudiziale) in ragione di tale mancanza, non vi sarebbero comunque preclusioni all’apertura della liquidazione controllata, poiché quel requisito soggettivo è richiesto anche in detta procedura, persino in termini più gravosi, in quanto occorre accertare anche l’assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 282, comma 2, C:C.I., fermo restando che l’impossibilità di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata non è, di per sé, causa ostativa alla sua apertura dal momento che la prescrizione di contenuto nella relazione dell'OCC, come prevista dall'art. 269, comma 2, C.C.I., è finalizzata solo a consentire un accesso consapevole alla procedura da parte del debitore, in mancanza di ulteriori previsioni che ricolleghino al contenuto della relazione un'efficacia condizionante l'apertura della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[questo il testo del comma 2 bis dell'art. 33 C.C.I. come introdotto dal D. Lgs. 136/2024: “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1” ( vale a dire anche oltre l'anno successivo alla cessazione dell'attività)].

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33477/CrisiImpresa?Accesso-alla-liquidazione-controllata-dell%E2%80%99imprenditore-individuale-gi%C3%A0-fallito

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza