Corte di Cassazione (23041/2025) – E’ sufficiente che il curatore fallimentare provi la loro malafede per proporre azione revocatoria fallimentare nei confronti dei terzi sub acquirenti dei beni del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 agosto 2025, n. 23041 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Revocatoria fallimentare proposta dal curatore – Terzi sub acquirenti dei beni del convenuto - Coinvolgimento di quelli stessi – Prova dell'essere stati in malafede - Presupposto sufficiente - Non necessità dell'esercizio di una revocatoria ordinaria nei loro confronti.
L’applicabilità all’azione revocatoria fallimentare del regime relativo all’azione revocatoria ordinaria, per quanto concerne la sua proponibilità nei confronti dei terzi subacquirenti, non significa che il curatore deve proporre nei confronti di costoro l’azione revocatoria ordinaria, ma soltanto che egli deve - al fine di travolgere l’acquisto da questi compiuto - provare la malafede dei subacquirenti, in applicazione dell’art. 2901, comma 4, c.c. (Massima Ufficiale)
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