Corte di Cassazione (18517/2025) – Prima dell'entrata in vigore delle riforma Cartabia anche la sentenza di patteggiamento della pena costituiva, ai sensi dell'art. 142, primo comma, n. 6) L.F., era causa ostativa dell'esdebitazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 luglio 2025, n. 18517 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Esdebitazione – Condanna per bancarotta fraudolenta e per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – Condizione soggettiva ostativa al riconoscimento – Parificazione di detta sentenza rispetto a quella emessa a seguito di “patteggiamento” – Ammissibilità “ratione temporis” - Limite temporale legato all'entrata in vigore della riforma Cartabia.
In tema di riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall’art. 142, comma 1, n. 6, L. fall., deve ritenersi equiparata alla sentenza penale di condanna la sentenza di “patteggiamento” della pena, alla luce del disposto normativo contenuto nell’ultimo periodo dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ratione temporis applicabile, prima della riforma dettata dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[questo il testo del nuovo comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p. come conseguente alla riforma Cartabia: “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.”].
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-luglio-2025-n-18517-pres-terrusi-est-amatore
[circa la non equiparabilità in sede penale dell'affidamento in prova ai servizi sociali alla riabilitazione, quale condizione che esclude che la condanna per bancarotta fraudolenta e per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio risulti impeditiva del riconoscimento dell'esdebitazione, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 febbraio 2025, n. 2461 https://www.unijuris.it/node/8318].
