Corte di Cassazione (11495/2025) – Perentorietà del termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo nell'ambito della liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 maggio 2025, n. 11495 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio – Presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo – Termine fissato dal liquidatore - Perentorietà – Fondamento – Creditore tardivo – Possibilità di essere rimesso in termini – Presupposto necessario.
Gli artt. 14-ter e seg. della l. n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex art. 14 sexies lett b) - la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione - è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura” con la conseguenza che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio ed è, pertanto, preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza. (Principio di diritto)
