Tribunale di Como - Composizione negoziata: la finalità della procedura deve risultare quella di consentire il risanamento dell'impresa ed è ciò che il tribunale deve principalmente verificare in sede di conferma delle misure protettive.
Tribunale Ordinario di Como, Sez. I civ., 10 luglio 2025 (data della pronuncia) – Giud. Luciano Pietro Aliquò.
Composizione negoziata della crisi - Finalità di risanamento dell’impresa – Presupposto necessario - Piano avente invece finalità liquidatoria – Rigetto dell'istanza di conferma delle delle misure protettive come formulata.
Le disposizioni dettate dal legislatore con riferimento, nell'ambito della composizione negoziata, alle misure protettive in sede di conferma ex art. 19 C.C.I., inducono a ritenere che il Giudice sia chiamato ad effettuare valutazioni che riguardano la regolarità della documentazione allegata (quanto alla tempestività del ricorso, alla accettazione dell'esperto, .alla completezza della documentazione allegata) e di merito, in particolare per quanto concerne il requisito del fumus boni juris rappresentato dalla perseguibilità dell'obiettivo del risanamento che costituisce il presupposto richiesto, pena il rigetto dell'istanza di misure protettive, per l'accesso a quella procedura. La composizione negoziata deve ai sensi degli artt.12, 19, 21 C.C.I. infatti necessariamente essere finalizzata al risanamento dell'impresa non potendo basarsi solo in un progetto che abbia di mira di ristrutturare il debito con finalità liquidatorie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[in questi termini, cfr. in questa rivista: Tribunale di Avellino, 30 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7560; Tribunale di ,Bologna, 8 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6570 e Tribunale di Mantova, 20 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6695].
