Tribunale di Venezia – Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci della fallita per effettuazione di pagamenti preferenziali: limiti risarcitori applicabili nei confronti dei sindaci.

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Data di riferimento: 
07/07/2025

Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, 07 luglio 2025 – Pres. Rel. Lina Tosi, Giud. Lisa Torresan e Maddalena Bassi.

Fallimento – Azione di responsabilità estesa ai sindaci della società fallita – Limite risarcitorio – Inapplicabilità retroattiva dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. 35/2025.

Con riferimento all'addebito ascritto agli amministratori della società fallita in sede di azione di responsabilità promossa dal curatore, come consistente nell'avvenuta effettuazione da parte di quelli di pagamenti in violazione della par condicio creditorum, lo stesso addebito deve essere considerato estensibile anche ai componenti del Collegio sindacale a titolo di concorso per omissione di intervento, laddove, seppure cosci di tale trasgressione, si siano limitati ad esprimere le proprie considerazioni ed inviti anziché, come avrebbe dovuto e potuto fare, agire anche per far interrompere il flusso dei pagamenti ricorrendo al giudice ai sensi dell'art. 2409 c.c In caso di riscontrata responsabilità anche in capo a quelli non può trovare retroattivamente applicazione nei loro confronti quanto alla quantificazione del danno causato, da stabilirsi nella percentuale del 50 %, laddove trattasi di omissioni compiute antecedentemente, il limite risarcitorio fissato dalla novella dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla L. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso “percepito”, ciò in quanto, da un lato, detta norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall’altro, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che quella disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, presupposto che in quel caso non si ravvisa ricorra. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2483

[in tema di responsabilità degli amministratori di società fallita, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della "par condicio creditorum”, come riscontrabile in quanto costituente attività gestoria cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25610 https://www.unijuris.it/node/4471].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: