Corte di Cassazione (24366/2025) – Impugnazione da parte di un creditore del decreto di liquidazione del compenso del curatore: inammissibilità in assenza della dimostrazione di un attuale interesse ad agire.

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Data di riferimento: 
02/09/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 settembre 2025, n. 24366 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento chiuso con liti pendenti - Decreto di liquidazione del compenso al curatore – Avvenuta anteriore impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione da parte di questi dell'interesse ad agire - Necessità – Inammissibilità in mancanza della proposizione del ricorso.

L’impugnazione del decreto di liquidazione del compenso del curatore da parte di un creditore esige la specifica allegazione e dimostrazione, ad opera di quello, dello specifico attuale interesse ad agire posseduto. [nello specifico la Corte, a fronte dell'impugnazione proposta da un creditore privilegiato ammesso al passivo ma poi risultato insoddisfatto in ragione, a suo avviso, proprio dell’entità eccessiva del compenso liquidato al curatore, ha ritenuto che la mera (e indimostrata) possibilità che una diversa liquidazione del compenso di quello avrebbe liberato a suo favore risorse sufficienti a consentirgli di conseguire un diverso risultato in sede di riparto non bastava a sorreggere il di lui interesse ad impugnare il decreto di liquidazione di quel compenso e ne ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-settembre-2025-n-24366-pres-pazzi-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33621/CrisiImpresa?Ricorso-del-creditore-contro-la-liquidazione-del-compenso-del-curatore-e-interesse-ad-agire

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: