Tribunale di Reggio Emilia - Concordato semplificato: possibilità che l'originaria proposta venga modificata purché non risulti intaccata la sua essenziale natura liquidatoria.
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Procedure Concorsuali, 29 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Simona Boiardi, Giud. Stefano Rago e Nicolò Stanziani Maserati.
Concordato semplificato – Modifica della proposta in corso di procedura – Ammissibilità – Fondamento - Necessità che risulti però compatibile con la finalità liquidatoria di quella procedura.
In sede di concordato semplificato, la modifica della proposta è ammissibile, in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47, comma 4, e 107 C.C.I., in particolar modo laddove intervenga prima che l’ausiliario abbia espresso il proprio parere e purché non intacchi l’essenza del piano liquidatorio originario che costituisce il fulcro di quella procedura, essendo possibile prevedere anche un brevissimo periodo di continuità a condizione che risulti limitata all'ordinaria amministrazione nell'ottica di non disperdere il patrimonio aziendale, sia volta ad incrementare la percentuale di soddisfazione dei creditori e sia temporalmente circoscritta al periodo necessario per procedere alla liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-emilia-29-luglio-2025-pres-est-boiardi
[in tema di possibilità che il ricorrente modifichi, in analogia col disposto relativo concordato preventivo di cui agli artt. 47 e 107 C.C.I., la proposta di concordato semplificato, cfr. in questa rivista: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 ottobre 2024 https://www.unijuris.it/node/8056 e Tribunale Mantova, 19 Ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7266].
