Tribunale di Verona - Composizione negoziata: considerazioni in particolare in tema di istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta a che sia inibita alle banche l'escussione di garanzie pubbliche.

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Data di riferimento: 
13/05/2025

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 13 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giud. Cristiana Bottazzi. Composizione negoziata – Istanza di misure cautelari – Inibitoria alle banche interessate di escussione di garanzie pubbliche – Fumus boni iuris e periculum in mora – Requisiti necessari perché una tale richiesta possa essere accolta – Necessità che sia ancora possibile intavolare con quelle della trattative.

Con riferimento all'istanza avanzata, in aggiunta alla richiesta di conferma delle misure protettive, dal ricorrente in sede di composizione negoziata, di riconoscimento di una misura cautelare nei confronti dei soli creditori bancari consistente nel divieto, sospensione e inibizione di ogni iniziativa tesa ad avviare o proseguire qualsiasi procedura di recupero del credito, ivi compresa l'escussione delle garanzia statali, misura quella volta ad evitare la modifica della situazione debitoria con l'insorgere di debiti privilegiati, come ammissibile sul piano astratto, la stessa può essere riconosciuta solo a fronte di un vaglio rigoroso in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, intendendosi il primo requisito come funzionalità della misura al buon esito delle trattative, e dunque in ultima istanza al raggiungimento della prospettiva di risanamento, ed il secondo requisito come rischio di pregiudizio al buon esito delle trattative medesime. Per quanto concerne in particolare il fumus boni iuris la cautela può dirsi funzionale al buon esito dello strumento di regolazione della crisi se, e nella misura in cui, la trattativa con il creditore interessato sia in concreto percorribile, ciò che si verifica solo allorquando sia ancora possibile coinvolgere utilmente lo stesso nelle trattative, ragion per cui nel caso dei crediti con garanzia pubblica occorre che la banca non abbia ancora proceduto alla escussione di quella, ovvero allorché l'obbligazione sia ancora disponibile, dal momento che, in presenza di escussione, tale coinvolgimento non potrebbe più essere utilmente invocato e la prospettiva di un accordo transattivo sarebbe preclusa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33543/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%2C-escussione-di-garanzie-pubbliche%2C-fumus-e-periculum

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-13-maggio-2025-est-bottazzi 

[cfr, in questa rivista: Tribunale di Milano, 12 maggio 2024 https://www.unijuris.it/node/7830; Tribunale di Modena, 08 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8421; Tribunale di Salerno, 22 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7692 e Tribunale Gorizia, 19 Marzo 2024 https://www.unijuris.it/node/7685].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza