Corte di Cassazione (23121/2025) – Prova nell’azione di simulazione assoluta proposta dal fallimento.
Corte di Cassazione n. 23121 d.d. 12 agosto 2025 – Presidente dott. Francesco Terrusi, Consigliere Estensore dott. Alberto Pazzi
Fallimento – Azione del curatore – Scrittura contabili – Efficacia probatoria tra imprenditori.
Fallimento – Simulazione della vendita – Prova per presunzioni - Dichiarazione del versamento del prezzo – rogito notarile – Valore vincolante verso i terzi – Esclusione.
Fallimento – Simulazione della vendita – Prova per presunzioni – Effettivo pagamento del prezzo – Onere probatorio incombente sul compratore.
Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma – come nel caso di specie - nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute (Cass. 27902/2020, Cass. 14054/2015). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti di chi sia terzo rispetto ai soggetti contraenti; in questo caso spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (La S.C., nella specie, ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di simulazione assoluta proposta dal fallimento avverso atti di trasferimento immobiliare conclusi contestualmente dalla società poi fallita, in favore di soggetti legati da vincolo di parentela tra le parti negoziali). (Massima Ufficiale)
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, è possibile trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (v. Cass. 11372/2005, Cass. 11361/1999). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-agosto-2025-n-23121-pres-terrusi-est-pazzi
[Cfr in questo sito la giurisprudenza in tema di azione di simulazione: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=simulazione ]
