Corte di Cassazione (18084/2025) – Opponibilità del trust nei confronti dei terzi e rispetto delle formalità previste dall’art. 45 L.Fall. E 2704 c.c.
Cass., Sez. 1, 3 luglio 2025, n. 18084, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo
TRUST – Opponibilità nei confronti dei terzi – Legge scelta dalle parti – Esclusione – Legge nazionale – Fondamento.
L'opponibilità nei confronti dei terzi del trust, previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla legge nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 15 della medesima Convenzione che impone il rispetto di tutte le norme inderogabili, con la conseguenza che – laddove vengano in rilievo i diritti dei terzi coinvolti in una situazione di insolvenza, l’opponibilità richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 45 L. fall. e dall'art. 2704 c.c. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-luglio-2025-n-18084-pres-ferro-est-dongiacomo
[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 17 settembre 2021, n. 25163 - https://www.unijuris.it/node/6476 e Corte di Cassazione, SS. UU., 26 aprile 2017 n. 10233 - https://www.unijuris.it/node/3413 ]
