Corte di Cassazione (12148/2025) – Concordato preventivo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 69-bis, comma 2, L.F. e consecuzione procedure: modalità di individuazione del periodo sospetto a fini revocatori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2025, n. 12148 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Concordato preventivo - Domanda anteriore all'entrata in vigore dell'art. 69-bis l.fall. - Dichiarazione di fallimento – Consecuzione procedure – Esperimento di azioni revocatorie – Periodo sospetto – Calcolo a ritroso - Dies a quo - Modalità di individuazione.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo, presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 69-bis, comma 2, legge fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012), segua la dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. l. fall., corrisponde alla data del deposito della citata domanda e non a quella dell'eventuale decreto di ammissione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[cfr. in questa rivista in senso sostanzialmente conforme: Corte di Cassazione Sez. I civ., 6 agosto 2010, n. 18437 https://www.unijuris.it/node/792, in senso difforme: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482 https://www.unijuris.it/node/5548 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657].
