Tribunale di Bologna - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: non può ammettersi che all'interno delle classi sia prevista la presenza di sottoclassi diverse per privilegi vantati e percentuali di soddisfazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/05/2025

Tribunale di Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, 16 maggio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Pasquale Liccardo, Giud. Antonella Rimondini e Alessandra Mirabelli.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - Suddivisione dei creditori in classi diverse – Necessario rispetto di un criterio di omogeneità al loro interno – Previsione di sottoclassi all’interno di una singola classe – Percentuali di soddisfo e gradi di privilegio diversi che le caratterizzano - Inammissibilità.

In sede di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione si deve considerare estranea alla ratio fondativa delle classi la previsione di sottoclassi all’interno di un’unica classe, sottoclassi allocative di privilegi diversi per percentuali distributive diverse, dovendosi al riguardo ricordare come l'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare) non può ritenersi ex sé radicata nell’unità del soggetto titolare (nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate), a fronte peraltro di un diverso grado di soddisfazione di ogni singola sottoclasse. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33201/CrisiImpresa?Classamento-dei-creditori%3A-inammissibili-le-sottoclassi-con-trattamenti-differenziati-%28PRO%29

[in tema di criterio cui il tribunale, nel concordato preventivo, deve attenere per verificare che le classi siano state costituite nel rispetto al loro interno di un criterio di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici di coloro che ne fanno parte, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9378. https://www.unijuris.it/node/4463].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza