Tribunale di Forlì – Accordi di ristrutturazione: omologabile l’accordo che preveda la transazione fiscale ex art. 63 CCII e lo stralcio dei crediti tributari del comune, come ad esempio l’IMU, in ragione di separato accordo.
Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025 (data di decisione) – Presidente estensore dott.ssa Barbara Vacca
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale -Esclusione crediti tributari degli Enti locali (nel caso IMU) – Possibilità di concludere separato accordo – Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria - Omologazione.
In tema di accordi di ristrutturazione, è omologabile l’accordo raggiunto dall’imprenditore che preveda, in presenza di tutti i requisiti di legge, lo stralcio dei crediti fiscali in esecuzione di una transazione fiscale ex art. 67 CCII e dei crediti tributari riferiti agli Enti locali, esclusi dall’ambito di cui alla citata transazione fiscale di cui all’art. 67 CCII: invero, l’Ente locale potrà comunque aderire all’accordo prevedente la falcidia del proprio credito erariale in ragione della convenienza dello stesso rispetto all’alternativa liquidatoria. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Nel caso di specie, il Tribunale ha omologato l’accordo di ristrutturazione sottoposto dall’imprenditore, avente ad oggetto una transazione fiscale e un separato accordo, raggiunto con il Comune di Forlì per lo stralcio del credito IMU in quanto appunto l’accordo era conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In calce alla decisione in rassegna è riportata la delibera di G.M. assunta dal Comune al fine dell’adesione all’Accordo ex art. 57 CCII, in cui si osserva che “Per i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, ma gestiti in proprio dall’Ente locale, la ratio dell’articolo 182 bis l. fall. (oggi art. 57 CCII) è quella di consentire all’imprenditore in crisi di evitare il dissesto irreversibile dell’impresa. Se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti fiscali, diversi da quelli oggetto di transazione ex art. 182 ter l. fall., l’obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile. Come anche sancito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Ordinanza n. 8504/2021, la quale ha chiarito la prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale, gli Accordi di Ristrutturazione del debito sono finalizzati a consentire la soluzione della crisi di impresa e costituiscono espressa attuazione del bilanciamento degli interessi in gioco e, in specie, dell’esigenza di derogare al principio di indisponibilità per poter rispettare i principi di economicità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, consentendo agli Enti Locali di esercitare la propria discrezionalità in maniera controllata o, comunque, vincolata secondo il canone della convenienza economica, attraverso l’accettazione del miglior trattamento offerto rispetto a quello che deriverebbe, in alternativa, dalla Liquidazione Giudiziale”].
