Corte d'Appello di Torino - Concordato preventivo in continuità indiretta: in sede di omologa deve, in presenza di creditori dissidenti, esserne garantita la partecipazione al giudizio pena la violazione del contraddittorio.

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Data di riferimento: 
23/04/2025

Corte d'Appello di Torino, Sez. I civ., 23 aprile 2025 - Pres. Rel. Gabriella Ratti, Cons. Silvia Orlando e Corrado Croci.

Concordato preventivo in continuità indiretta - on raggiunta totalità di voti favorevoli – Istanza del debitore di omologazione forzosa – Necessaria partecipazione all'udienza di convalida dei creditori dissenzienti – Ricorrere in mancanza di un'ipotesi di violazione del contraddittorio – Conseguente nullità del procedimento.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta rispetto alla quale il ricorrente, in presenza del dissenso di alcuni creditori, abbia formulato istanza di omologa ex art. 112, comma 2, C.C.I. o ex art. 88 C.C.I., laddove il tribunale abbia in conformità al disposto dell'art. 48, comma 1, C.C.I., come novellato dal D. Lgs 136/2024, conseguentemente fissato con decreto l'udienza per la convocazione delle parti e del commissario giudiziale, ma in sede di notifica di detto provvedimento, come parimenti dallo stesso disposta, i creditori dissenzienti siano stati dal debitore pretermessi, la Corte d'Appello, investita del reclamo avverso l'avvenuta omologazione, è tenuta a rimettere, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., la causa al primo giudice in ragione dell'avvenuta violazione, avanti a quello, del contraddittorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33199/CrisiImpresa?Omologazione-del-concordato-in-continuit%C3%A0-indiretta-e-violazione-del-contraddittorio

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