Tribunale di Verona – Concordato preventivo: considerazioni in tema di azione risarcitoria promossa per inadempimento nei confronti del professionista incaricato dal ricorrente di assisterlo nella presentazione della domanda.
Tribunale di Verona, Sez. III civ., 12 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Stefania Abbate.
Concordato preventivo – Professionista incaricato dal ricorrente di assisterlo nella presentazione della domanda - Dovere di corretta consulenza – Inadempimento - Azione di responsabilità - Risarcibilità delle spese inutili affrontate dal ricorrente. Il professionista incaricato dell’assistenza nella presentazione di una domanda di concordato preventivo è responsabile nei confronti del ricorrente per inadempimento contrattuale quando elabora o avalla una proposta inutile, ex ante strutturalmente inidonea a raggiungere lo scopo che il mandante si era prefisso, in particolare quello di aiutarlo a trovare una soluzione al suo stato di crisi ed è pertanto tenuto a risarcire il danno patrimoniale diretto da quello sopportato come rappresentato dalle spese di giustizia sostenute inutilmente (quali il compenso del commissario giudiziale nominato nel corso della procedura), mentre resta esclusa la risarcibilità degli esborsi dallo stesso mandante già sostenuti a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto al professionista che non può considerarsi conseguenza pregiudizievole dell'addotto inadempimento. nello specifico, l'azione risarcitoria nei confronti del professionista era stata promossa non dal cliente ma dal soggetto cui il Concordato aveva ceduto il credito risarcitorio, cessionario che il Tribunale aveva considerato legittimato ad esperire l'azione di responsabilità volta a conseguirlo, non trattandosi di azione afferente il titolo negoziale, quale quella di risoluzione del contratto per inadempimento, che ne costituiva la fonte ma era rimasta in capo al cedente, onde gli sarebbe risultata preclusa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
