Tribunale di Biella - Liquidazione giudiziale: presupposto perché un credito garantito dal riconoscimento di un pegno non possessorio possa insinuarsi al passivo in privilegio.
Tribunale di Biella, Ufficio Procedure Concorsuali, 14 maggio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Paola Rava, Rel. Enrico Chemollo, Giud. Emanuele Migliore.
Liquidazione giudiziale - Opposizione allo stato passivo – Creditore opponente – Riproposizione delle stesse censure ed allegazioni già sollevate innanzi al Giudice Delegato – Ammissibilità – Fondamento.
Liquidazione giudiziale – Credito garantito da un pegno non possessorio – Presupposto perché possa essere ammesso al passivo in privilegio – Avvenuta iscrizione in uno specifico registro informatizzato – Necessità dovuta alla mancanza in quel caso dello spossessamento – Conseguente non conoscibilità, in mancanza, da parte dei terzi e nel corso delle procedure esecutive e concorsuali.
In sede di opposizione allo stato passivo, l’opponente può sottoporre al vaglio del Tribunale, con le più ampie garanzie difensive esplicabili per la prima volta solo in quell'ambito, anche le stesse censure ed allegazioni già proposte innanzi al Giudice Delegato, ciò in quanto il giudizio di opposizione rappresenta un riesame a cognizione piena della cognizione sommaria svoltasi antecedentemente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 59/2016 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali), decreto convertito nella L. 119/2016,.il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori», onde solo da quel momento prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali, risulta infondato quanto sostenuto da un creditore in sede opposizione allo stato passivo, a fronte della mancata ammissione al passivo da parte del G.D. in privilegio, di un suo credito come garantito dal riconoscimento di un pegno di quel tipo perché risalente a prima dell'entrata in vigore di detta legge, a proposito del fatto che lo stesso dovrebbe considerarsi valido ed opponibile a priori nei riguardi dei terzi, anche nel periodo antecedente all’introduzione del registro dei pegni non possessori, posto che diversamente ragionando verrebbe meno la sua tipica funzione di garanzia, pervenendosi a detta dell’opponente ad una “soluzione illogica e in aperta violazione ai principi generali del nostro ordinamento, incluso quello del legittimo affidamento”. La ratio di detta legge che sancisce appunto l’inopponibilità del pegno non possessorio nei riguardi dei terzi e delle procedure esecutive e concorsuali in assenza di iscrizione nel registro informatizzato come da essa previsto trova infatti il suo fondamento proprio nell'assenza , in tal caso, rispetto al pegno ordinario (possessorio), dello spossessamento che costituisce la modalità attraverso cui i terzi normalmente ne hanno conoscenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33186/CrisiImprehe sancisce sa?Pegno-non-possessorio%2C-mancata-iscrizione-nel-registro-dei-pegni-non-possessori-e-caratteristiche-del-giudizio-di-opposizione-allo-stato-passivo-ex-art.-206-CCI
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19003 https://www.unijuris.it/node/3670 e Tribunale di Torino, 03 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8405
