Tribunale di Treviso – Liquidazione giudiziale: esclusa la prededucibilità del compenso del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di apertura della procedura.
Tribunale di Treviso, 14 agosto 2025 – Presidente estensore dott. Lucio Munaro
Liquidazione giudiziale – Opposizione stato passivo – Crediti professionali – Difensore del debitore– Prededucibilità – Esclusione.
In tema di liquidazione giudiziale, in base all’art. 6 CCII, relativo alla prededucibilità dei crediti, il credito professionale funzionale alla domanda di liquidazione giudiziale in proprio non ha carattere prededucibile. In particolare, l’art. 6.1, lett. b) e c), CCII, che si occupa dei crediti professionali avvinti da nesso teleologico (in funzione) rispetto alle procedure concorsuali, include nel novero della prededucibilità soltanto quelli funzionali alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ovvero alla presentazione della domanda di concordato preventivo. Invece la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio non viene considerata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di liquidazione giudiziale, con riguardo ai crediti professionali funzionali alle procedure concorsuali, l’art. 6 CCII, con precisione e nettezza, ricollega la prededuzione a fattispecie tipiche e tassative: pertanto, non può darsi corso ad un’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 6 CCII, mancandone i presupposti logico-giuridici. Da un canto infatti l’interpretazione estensiva, per comune interpretazione, comporta l’adeguamento della portata letterale della norma all’effettiva volontà legislativa ma nella fattispecie in esame tale volontà risulta espressa con chiarezza ed effettività sicchè non vi è alcuna necessità di adeguare la portata letterale della norma in discorso. D’altro canto l’analogia postula l’esistenza di una c.d. lacuna dell’ordinamento che invece nella materia in questione mostra di fornire una disciplina (consapevolmente) esaustiva, almeno in parte qua. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[in questa rivista: Tribunale di Bergamo, 13 febbraio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7584; Tribunale di Milano, 28 dicembre 2023 in www.unijuris.it/node/7562, nonché in senso contrario Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023, in www.unijuris.it/node/6976 ]
