Corte di Cassazione (22714/2025) – Apertura della liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una delle parti di un processo: interruzione automatica dello stesso e decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2025, n. 22714 - Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.
Liquidazione coatta amministrativa – Apertura – Processo in corso – Interruzione automatica - Riassunzione o prosecuzione – Termine entro cui deve aver luogo – Momento dal quale decorre.
In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui l'evento interruttivo era stato comunicato, a mezzo PEC, alla controparte dal difensore costituito, invece, che dalla successiva data in cui il giudice aveva pronunciato, in udienza, l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo). (Massima Ufficiale)
