Tribunale di Termini Imerese - Concordato preventivo in continuità e omologazione trasversale: considerazioni in particolare per quanto concerne il presupposto di cui all'art. 112, comma 2 lettera d), seconda parte, C.C.I.
Tribunale di Termini Imerese, Sez. Fallimentare, 04 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Rini, Rel. Giovanna Debernardi, Giud. Maria Margiotta.
Concordato preventivo – Voto favorevole di una sola classe o di un numero di classi comunque minoritario - Omologazione trasversale – Requisiti necessari - Criterio perché in particolare il presupposto di cui all'art. 112, secondo comma, lettera d), seconda parte, C.C.I. risulti rispettato – Raffronto da eseguirsi tra dato reale e dato ipotetico – Applicazione dell' RPR sul surplus e dell' APR su tutta l'offerta.
Perché una proposta di concordato in continuità possa essere omologata anche nel caso solo una minoranza delle classi previste del piano l'abbia approvata e perché possa trovare applicazione il meccanismo della c.d. ristrutturazione trasversale (“cross class cram down”), per quanto concerne in particolare il verificarsi del più dibattuto presupposto di cui all'art. 112, comma 2, lettera d) C.C.I. deve operarsi un raffronto tra due scenari distinti: l’uno, reale, relativo alla proposta concordataria effettivamente offerta ai creditori;, l’altro, puramente ipotetico, fondato sulla sommatoria del valore ottenibile in caso di liquidazione giudiziale e del surplus concordatario (nella realtà assente in ipotesi liquidatoria), valutato secondo la regola della APR; se quindi, comparando entrambe le eventualità descritte, risulta che una classe di creditori ha votato favorevolmente al piano nonostante la stessa avesse interesse all’applicazione integrale della regola della APR, in quanto maggiormente favorevole, il concordato proposto ben potrà omologarsi forzatamente, potendosi ritenere soddisfatta la condizione prevista dal disposto su richiamato. [nello specifico, dal momento che dal calcolo simulatorio sopra esposto era emerso a favore dell'INPS, solo creditore che aveva espresso nelle due classi in cui era stato inserito voto positivo, un trattamento maggiormente favorevole dall’applicazione della regola della priorità assoluta anche al surplus concordatario (soddisfacimento pari al 100% contro una percentuale del piano pari al 83,83%), l'approvazione forzosa della proposta concordataria, risultando rispettati, in particolare per quanto concerne gli altri creditori dissenzienti come inseriti nelle restanti classi, gli altri criteri previsti dall'art. 112, comma 2, lettere a), b) e c) ha potuto aver luogo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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