Tribunale di Milano – Principi regolatori dell’accertamento del passivo. Natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo: inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededuzione per la prima volta in sede di opposizione.
Tribunale di Milano, 23.04.2025 – Presidente dott.ssa Caterina Macchi, Consigliere relatore dott. Francesco Pipicelli
Esame dello stato passivo – Principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Esame dello stato passivo – Allegazione dei fatti costitutivi – Termine ultimo per precisazione o modificazione della domanda.
Esame dello stato passivo – Prededuzione – Prelazione – Differenza.
Opposizione allo stato passivo - Prededuzione – Richiesta per la prima volta in sede di opposizione - Inammissibilità.
La domanda di ammissione al passivo è una vera e propria domanda giudiziale sorretta dagli ordinari principi di devoluzione dell’oggetto processuale iuxta alligata et petita partium, circostanza che si deduce testualmente dall’art. 202 CCII. Il procedimento di verifica dei crediti è dunque sorretto, tra gli altri, dal principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: il giudice delegato è quindi vincolato all’oggetto della domanda e non potrà mai riconoscere somme maggiori di quelle richieste o ammettere un credito in via prededucibile (o privilegiata) quando il creditore abbia chiesto l’insinuazione in via chirografaria. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di accertamento del passivo, la barriera preclusiva per la precisazione e modifica della domanda della creditrice deve ritenersi coincida con la sede delle osservazioni e lo svolgimento della verifica innanzi al giudice delegato, purché però i fatti costitutivi della prededuzione fossero stati introdotti tempestivamente con la domanda. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Il concetto di prededuzione va tenuto distinto da quello di prelazione. Mentre quest'ultima rappresenta una qualifica di natura sostanziale, che caratterizza il credito e lo rende preferibile rispetto a tutti gli altri crediti, definiti chirografari, la prima costituisce una qualifica del credito di carattere processuale e distributivo, che attribuisce ad un creditore il diritto di essere pagato con precedenza rispetto a qualunque altro creditore che partecipa al concorso, anche se privilegiato; la natura prededucibile sul piano processuale pertanto contraddistingue il debito della massa, e che può essere e rimanere connotato dalla natura chirografaria o privilegiata. Sicché le ragioni relative alla collocazione del credito in prededuzione devono, necessariamente, essere contenute nella domanda di ammissione al passivo con i documenti giustificativi ex art. 201 CCII al fine di consentire al curatore e ai creditori concorrenti di esercitare il loro controllo in sede di accertamento dello stato passivo nonché il proprio diritto alle osservazioni ed al c.d. “contraddittorio incrociato” fin dalla fase sommaria che si svolge dinnanzi al giudice delegato. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Nel giudizio di verifica dello stato passivo l’indicazione della prededuzione, quale enunciazione della qualità del credito, integra come elemento costitutivo la specifica causa petendi della domanda di ammissione, conseguendone che ove l’indicazione venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la domanda sarà inammissibile per il suo carattere di novità. Invero, il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è pertanto retto dal principio di immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere proposte né domande nuove né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede di insinuazione al passivo. Non può quindi ritenersi ammissibile la richiesta di riconoscimento della prededuzione del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-17-aprile-2025-pres-macchi-est-pipicelli
[con riferimento alla terza e alla quarta massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 novembre 2022, n. 32750, https://www.unijuris.it/node/6568; Corte di Cassazione, Sez. VI, 04 dicembre 2020, n. 27902 https://www.unijuris.it/node/5449; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21201 https://www.unijuris.it/node/3636 e Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2022, n. 6279 https://www.unijuris.it/node/6107; Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2017, n. 26225 https://www.unijuris.it/node/4182].
