Tribunale di Verona - Liquidazione controllata: la procedura non richiede che il ricorrente si avvalga dell'assistenza di un legale, onde costituisce onere dell'OCC, del gestore della crisi e dello stesso legale di informarlo di tale circostanza.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 25 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier paolo Lanni, Giud. Francesco Bortolotti.
Liquidazione controllata – Non necessità che il ricorrente si avvalga dell'assistenza di un legale – Circostanza della quale OCC, gestore della crisi e legale stesso devono informarlo – Conseguenze che ne derivano in caso di omissione.
In sede di accesso alla procedura di liquidazione controllata costituisce un’evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull’OCC, sul gestore della crisi e sul legale che risulti eventualmente incaricato il non essere stato il debitore mai informato della facoltatività dell’assistenza appunto di un legale ai fini della presentazione del ricorso. Tale condotta costituisce un’evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull’OCC cui il debitore si sia rivolto, vieppiù quando sia stato quello stesso organo ad indicargli direttamente l’avvocato di cui avvalersi (a maggior ragione ove svolga il ruolo di gestore per lo stesso organismo), come anche trattasi di violazione degli obblighi di informazione gravanti, prima dell'assunzione dell'incarico, sul gestore della crisi e sullo stesso legale. Tali violazioni risultano ancora più gravi laddove si abbia a che fare con una procedura semplice perché riguardante un pensionato, con una ridotta esposizione debitoria ed attivo molto limitato, destinato ad essere acquisito con quote di reddito, o laddove, come nel caso specifico, dalle integrazioni documentali richieste d’ufficio, a fronte della assoluta carenza di allegazioni sul punto sia nel ricorso introduttivo sia nella relazione particolareggiata del gestore della crisi, sia emerso che, già prima della presentazione del ricorso, quest'ultimo abbia già percepito a titolo di acconto un importo persino superiore a quello massimo desumibile, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 202/2014, per l’intera procedura, inclusa l’attività di liquidazione, come parimenti sia emerso che il legale abbia ricevuto a sua volta acconti per un ammontare che risulti irrispettoso dei parametri, da considerarsi applicabili pera analogia, previsti dal D.M. 55/2014 per la liquidazione giudiziale.
Sulla base di questi rilievi il liquidatore nominato (che viene individuato in un professionista diverso dal gestore della crisi) è chiamato a valutare immediatamente le iniziative da intraprendere nei confronti di quest’ultimo, dell’OCC e del legale, fermo restando che le rispettive condotte devono essere segnalate, per quanto riguarda l’OCC, al Ministero della Giustizia, quale amministrazione competente per la vigilanza sugli OCC iscritti nel relativo albo, e, per quanto riguarda i due professionisti, ai rispettivi organi di disciplina al fine di accertare eventuali violazioni deontologiche. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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