Corte di Cassazione (22843/2025) – Concordato fallimentare: il creditore che abbia visto illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente ha diritto a proporre opposizione all'omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2025, n. 22843 – Pres. Luigi Abete, Rel. Cosmo Crolla.
Concordato fallimentare – Creditore dissidente – Mancato computo del di lui voto come potenzialmente determinante - Diritto a proporre opposizione - Necessità di giustificarla in ragione del maggior vantaggio ritraibile dalla prosecuzione della liquidazione fallimentare – Esclusione - Non necessità di alcuna motivazione - Unico impedimento rappresentato dall'abuso del diritto sotteso al mercato dei voti.
In tema di concordato fallimentare, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, valutabile ex art. 100 c.p.c., a dedurre con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa l'irregolarità dell'approvazione della proposta concordataria, per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante (nella specie per un insussistente conflitto di interesse), non essendo necessario allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile alla dimostrazione del miglior soddisfacimento del proprio credito ritraibile dalla liquidazione fallimentare rispetto all'alternativa del concordato. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che al di fuori dell’ipotesi del mercato dei voti di cui all’art. 233 L. fall. il creditore non è tenuto a motivare il proprio voto). (Massima Ufficiale)
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