Tribunale di Roma - Composizione negoziata: il riconoscimento di misure cautelari atipiche richiede che da parte del tribunale si vagli l'incidenza che possono avere a carico dei creditori destinatari.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 14 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudio Tedeschi.
Composizione negoziata – Istanza di riconoscimento di una particolare misura cautelare – Pronuncia del divieto di negoziazione assegni bancari – Presupposti perché risulti ammissibile - Proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori interessati – Necessità che venga accordata per consentire la conclusione in senso positivo delle trattative in corso.
Con riferimento ad una specifica richiesta, formulata in sede di composizione negoziata, in aggiunta a quella di conferma delle misure protettive come pacificamente accoglibile, di riconoscimento, come da relativa analitica indicazione riprodotta in ricorso, di una specifica misura cautelare finalizzata a vietare la negoziazione di titoli bancari a specifici creditori, si deve ritenere che la stessa richieda quale presupposto perché possa essere anch'essa accordata che l'imprenditore abbia già fornito un adeguato corredo informativo, in particolare per quanto concerne l'entità, le modalità e le tempistiche di soddisfacimento dei creditori, comprensivo in particolare del trattamento previsto per i creditori destinatari di quella cautela, in modo da consentire al tribunale di adeguatamente vagliare, proprio con riferimento a quella specifica misura, la proporzionalità del sacrificio che verrebbe imposto agli interessati e la sua necessaria funzionalità allo svolgimento delle trattative in generale, affinché possano essere positivamente condotte a termine. Ciò si deve ritenere ai fini del rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità che viene, unanimemente, ritenuto immanente e cogente proprio con specifico riferimento alla materia cautelare nel contesto della composizione negoziata e che, conseguentemente, non consente la giudiziale imposizione di limitazioni all’esercizio di fisiologiche facoltà costituenti legittima estrinsecazione di diritti che si appalesino particolarmente gravose rispetto alle concorrenti situazioni meritevoli di tutela. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-14-settembre-2025-est-tedeschi
[circa l'essere escluso, dal momento che in sede di composizione negoziata l'imprenditore prosegue l'ordinaria gestione dell'impresa, che in via cautelare possa essere impedito il pagamento di somme di denaro, cfr. in questa rivista: Tribunale Trento, 23 Settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6778].
