Tribunale di Piacenza – Concordato semplificato: considerazioni in tema di verifiche che il Tribunale è chiamato a compiere, di trattamento dei crediti tributari e previdenziali e di libera distribuzione della finanza esterna.

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Data di riferimento: 
03/07/2025

Tribunale di Piacenza, Sez. Civile Tribunale concorsuale, 03 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Antonino Fazio.

Presentazione di una domanda di di concordato semplificato – Verifiche che il Tribunale è chiamato a compiere - Comparazione con la liquidazione giudiziale - Fattibilità giuridica ed economica del piano – Garanzia di un minimo di soddisfazione per tutti i creditori.

Concordato semplificato - Mancata previsione di una transazione fiscale – Possibilità ciò nonostante che i crediti erariali e previdenziali possano venir falcidiati – Fondamento.

Concordato semplificato – Possibilità della libera distribuzione della finanza esterna – Principio che la giustifica.

A fronte della presentazione di una domanda di concordato semplificato, a norma dell’art. 25 sexies, comma 5, C.C.I., il Tribunale è tenuto a verificare, ai fini dell’omologazione, la fattibilità del piano e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (non e quindi necessario che determini un quid pluris essendo sufficiente che esprima un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e tempistiche più veloci di soddisfacimento) e, comunque, che assicuri un’utilità a ciascun creditore. Il giudizio di fattibilità in particolare è rimesso in quel caso alla discrezionalità, ancorché tecnica, del Tribunale, in funzione sostitutiva della valutazione dei creditori dei quali non è prevista alcuna espressione di voto, ma unicamente lo strumento oppositivo. Stante il chiaro dato normativo che assegna al Tribunale un vaglio puro e semplice, trattasi di vaglio non solo della c.d. “fattibilità giuridica” e della correttezza formale del piano e dell’intero procedimento nella sua fase giurisdizionale, ma anche un vaglio della “fattibilità economica”, intesa come ragionevole probabilità del piano stesso di raggiungere i risultati attesi, controllo che pertanto non può ritenersi limitato (come invece accade nell’ambito del concordato preventivo) alla valutazione, fatta in negativo, della mera “non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”, ma deve svolgersi in senso positivo, ponendo a carico della società ricorrente a tutela dei creditori un onere probatorio assai più gravoso e rilevante sul punto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al trattamento dei crediti tributari e previdenziali, la transazione fiscale non è prevista nell’ambito del concordato semplificato liquidatorio in considerazione della natura coattiva di tale istituto, che non richiede né un accordo con i creditori pubblici né l’espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la possibilità di opporsi alla omologazione del concordato da parte del tribunale. In mancanza di una previsione espressa sul punto, non può però desumersi un divieto automatico di falcidia del credito fiscale e contributivo, essendo del resto il pagamento solo parziario dei debiti il precipitato logico del concetto di ristrutturazione, che informa gli istituti negoziali volti al superamento della crisi. La tutela dei creditori pubblici è rimessa, quindi, ai due criteri che presidiano ogni altro credito, ovverosia: (i) l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e (ii) il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione (il che sottende, logicamente, la possibilità di falcidiare il credito prelatizio, ovviamente nei limiti dell’incapienza sul valore di liquidazione attribuibile al patrimonio del debitore). (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

Quanto alla possibilità , laddove ne sia previsto l'apporto, della libera distribuzione, vale a dire senza vincoli di prelazione, ai creditori delle risorse provenienti da finanza esterna, come integrata da beni non costituenti parte del patrimonio del debitore, bensì appartenenti, al momento della proposta, ad un terzo, si deve ritenere non derivi dalla applicazione analogica dell’art. 84, comma 6, C.C.I., bensì dalla applicazione degli stessi principi generali in materia di garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33661/CrisiImpresa?Concordato-semplificato-%E2%80%93-Comparazione-tra-proposta-e-liquidazione-giudiziale-sulla-base-di-proposta-meramente-assertiva

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-piacenza-3-luglio-2025-pres-brusati-est-tiberti

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza