Tribunale Perugia - Composizione negoziata: istanza di autorizzazione alla cessione dell'azienda e assenza di poteri del giudice per quanto concerne la stipula del contratto a valle della selezione competitiva conseguentemente svoltasi.
Tribunale Ordinario di Perugia, Sez. III volontaria giurisdizione, 05 giugno 2025 (data della pronuncia) – Giudice Stefania Monaldi.
Composizione negoziata – Imprenditore – Istanza di autorizzazione alla cessione d’azienda ex art. 22 C.C.I. – Svolgimento di selezione competitiva - Giudice - Poteri gestori o di controllo sulla fase della stipula del contratto di cessione – Esclusione – Diritto alla restituzione della caparra prestata dai partecipanti – Questione da risolversi dall'esperto secondo gli ordinari criteri civilistici – Fondamento.
Con riferimento all'esito di una selezione svoltasi su iniziativa dell'imprenditore in crisi, nell'ambito della composizione negoziata dallo stesso avviata, come finalizzata, a seguito di apposita autorizzazione ex art 22 C.C.I. del tribunale, alla cessione della di lui azienda al miglior offerente, si deve ritenere, non al giudice dell'autorizzazione, cui, non costituendo tale cessione atto di una procedura concorsuale ma un percorso negoziale, non spettano poteri di gestione e controllo sulla fase della stipula del contratto a valle della procedura competitiva, ma bensì all'esperto, cui i partecipanti avevano consegnato gli assegni a titolo di cauzione, competa risolvere secondo gli ordinari criteri civilistici la questione a chi spetti la restituzione della cauzione, ciò in quanto deve presupporsi che i fiducianti, nel comune interesse dei quali l'assegno è custodito per la riconsegna, siano in grado di indicare – consensualmente o a seguito di provvedimento giudiziario – il soggetto che ne abbia diritto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
