Tribunale di Bari - Liquidazione controllata: se la domanda è presentata personalmente dal debitore, il difensore che eventualmente lo assista non ha diritto ad essere ricompensato in prededuzione.
Tribunale di Bari, Sez. crisi d'impresa e dell'insolvenza, 03 giugno 2025 (data della pronuncia) - Giud. Assunta Naponiello.
Liquidazione controllata su domanda personale del sovraindebitato – Compenso del legale che eventualmente lo assiste – Diritto al compenso - Prededuzione – Esclusione – Fondamento.
Con riferimento ai procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale la prededuzione del diritto al compenso spettante al difensore trova applicazione in tutti i casi di procedimento unitario; fanno eccezione solo quelli per i quali è prevista una espressa deroga all'obbligo di una tale assistenza. Non è cioè necessaria ex art. 40, comma 5, C.C.I. nella liquidazione giudiziale se richiesta espressamente dal debitore; ex art. 68, comma 1, C.C.I. con riferimento alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore; ex art. 269, comma 1, C.C.I. nella liquidazione controllata se la domanda è presentata personalmente del debitore (in entrambi questi due casi risulta però necessaria l'assistenza dell'OCC). L’obbligo di assistenza del difensore trova infatti il proprio contraltare nelle norme sulla prededuzione dei crediti: la prededuzione riconnessa ad attività professionale svolta nell'interesse del debitore è riconosciuta esclusivamente per crediti professionali sorti in funzione della presentazione di domande in cui il ricorso al professionista è necessario, mentre è generalmente esclusa per l'attività professionale di assistenza del debitore che risulti non necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[nello stesso senso delle due procedure sul sovraindebitamento su richiamate, caratterizzate dal loro poter non necessitare, quali procedure non contenziose ma di volontaria giurisdizione, dell'assistenza di un difensore, rientra, anche la domanda ex art. 283 C.C.I. di esdebitazione del debitore incapiente - cfr. in questa rivista . Tribunale di Torino, 11 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8395].
