Corte di Cassazione n. 25268/2025 – Fallimento del fideiussore: ammissibilità dell’insinuazione al passivo del creditore garantito.
Corte di Cassazione n. 25268 d.d. 16 settembre 2025 – Presidente dott. Alberto Pazzi, Consigliere Estensore dott. Cosmo Crolla
Fallimento – Fideiussione – Credito dell’istituto vs fideiussore fallito – insinuazione al passivo - Ammissibilità.
Il credito concorsuale, vantato dall’istituto bancario, garantito nei confronti del fallimento del fideiussore va fatto valere con le forme ed il procedimento per l’accertamento dei crediti di cui agli artt. 52 e 93 e segg. L. fall.. Il fatto costitutivo del credito dell’istituto è dato dall’obbligazione di garanzia personale sorta in capo alla società fallita per effetto della fideiussione prestata ad ulteriore garanzia del finanziamento erogato dalla Banca. Per effetto, dunque, della costituzione della garanzia personale, la banca è diventata creditrice anche della stessa società che, nella veste di fideiussore, risponde, in solido con il debitore principale, con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 1944 c.c.. ll creditore può quindi soddisfarsi sul patrimonio del fideiussore anche in sede concorsuale, come si evince dall’art. 61, I° L.F.. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
(avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-settembre-2025-n-25268-pres-pazzi-est-crolla
