Tribunale di Bologna - La pendenza di un concordato semplificato non impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente, ma solo che se ne possa poi fare uso in via esecutiva.

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Data di riferimento: 
10/10/2025

Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025 (data della pronuncia) - Giudice Roberta Vaccaro.

Pendenza di concordato semplificato – Emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proponente – Ammissibilità – Limitazione circoscritta solo alla successiva fase esecutiva.

La pendenza di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non osta, laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. all’emissione, qualora il credito risulti certo, liquido ed esigibile, di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore che abbia avviato quella procedura concordataria. Le eventuali limitazioni derivanti dalla procedura concorsuale rilevano infatti solo sulla possibilità di procedere successivamente in via esecutiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33775/CrisiImpresa?Effetti-della-pronuncia-di-ingiunzione-di-pagamento-nei-confronti-di-impresa-in-concordato-semplificato

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza