Corte di Cassazione (28161/2025) – Liquidazione controllata: il liquidatore per proporre ricorso avverso l'ammissione di un credito allo stato passivo non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio del giudice delegato.

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Data di riferimento: 
23/10/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2025, n. 28161 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione controllata - Stato passivo –Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Proposizione da parte del Liquidatore - Necessità dell'autorizzazione del giudice delegato – Esclusione – Analogia con la analoga ipotesi prevista in sede di liquidazione giudiziale.

Nell’ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso la decisione del giudice, in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, non necessita dell’autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell’art. 128, comma 2, CCII. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-ottobre-2025-n-28161-pres-ferro-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33892/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-%E2%80%93-Legittimazione-processuale-del-liquidatore-e-autorizzazione-del-giudice-delegato

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza