Corte di Cassazione (8733/2025) – Dal momento in cui il debitore propone domanda di concordato preventivo decorre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. di eventuale decadenza dell'obbligazione del di lui fideiussore.

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Data di riferimento: 
02/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 aprile 2025, n. 8733 – Pres. Luigi Abete, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Credito garantito da fideiussione – Domanda di concordato preventivo proposta dal debitore principale – Momento dal quale decorre il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore deve arrivarsi nei suoi confronti – Presupposto per evitare la decadenza dell'obbligazione fiduciaria – Fondamento.

In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/33280/CrisiImpresa?Decorrenza-dalla-domanda-di-concordato-preventivo-del-termine-di-proposizione-delle-istanze-contro-il-debitore

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: