Tribunale di Cuneo – Concordato minore in continuità aziendale che si poggia integralmente sull'apporto di finanza esterna: modalità di ripartizione dell'eccedenza rispetto al valore di liquidazione.
Tribunale di Cuneo, 08 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Roberta Bonaudi.
Concordato minore in continuità aziendale – Piano che si poggia integralmente sull'apporto di finanza esterna – Modalità di ripartizione dell'eccedenza rispetto al valore di liquidazione –Libera assegnazione – Fondamento.
Nel concordato minore in continuità aziendale, in ragione del fatto che l'art. 74, quarto comma, C.C.I. si richiama, per quanto non specificatamente previsto, nei limiti di compatibilità, alle norme del concordato preventivo, si deve, alla luce in particolare del disposto dell'art. 84, comma 6, C.C.I. ritenere che il valore eccedente quello di liquidazione (nel caso di specie, i futuri proventi di attività agricola) possa essere distribuito secondo la regola della c.d. relative priority rule; invero nulla infatti impedisce di ritenere compatibile anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1. lettera c) C.C.I. (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera a seguito della prosecuzione dell'attività), ciò anche in quanto l’articolo 78, comma 2 bis, C.C.I. nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt’altro che chiare) all’articolo 112, comma 2, C.C.I. richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra absolute e relative priority rule. [nel caso di specie essendo il piano concordatario fondato esclusivamente su risorse esterne, ha potuto trovare applicazione il disposto dell’art. 84, comma 6, ultimo periodo, C.C.I. come introdotto dal D. Lgs. 136/2024. onde le stesse hanno potuto essere distribuite liberamente e quindi anche in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo che disciplinano le regole di ripartizione del valore eccedente quello di liquidazione che prevedono che i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di applicabilità al concordato minore in continuità della previsione di cui all'art. 84, comma 6, C.C.I. secondo il quale l'attivo concordatario che superi il valore di liquidazione, assoggettato alla regola dell'absolute priority rule, può essere distribuito secondo la relative priority rule, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 11 marzo 2024 https://www.unijuris.it/node/7667 e Tribunale di Roma, 25 giugno 2025 https://www.unijuris.it/node/8606].
