Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Domanda di concordato preventivo presentata entro la prima udienza fissata per l'apertura della liquidazione giudiziale: unitarietà del procedimento e criterio di priorità.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. - Sottosezione Procedure Concorsuali, 25 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Marta Sodano e Simona Di Rauso.
Domanda di concordato preventivo – Istanza presentata pendente un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale – Riunione delle domande e unicità della procedura - Priorità di trattazione – Modalità di svolgimento.
Se la condizione temporale posta dall’art. 40 comma 10 C.C.I. a pena di decadenza risulti regolarmente rispettata in quanto la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza venga proposta, pendente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, entro la prima udienza fissata ex art. 41 C.C.I., occorre fare applicazione del principio di unitarietà delle procedure stabilito dall’art. 7 C.C.I. che sul piano processuale si traduce nel doversi però addivenire alla trattazione in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, dando luogo ad un procedimento che deve risultare rispettoso delle forme previste dagli artt. 40 e 41 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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