Corte di Cassazione (18118/2025) – Liquidazione dei beni prevista dall’art. 14 ter della l. n. 3/2012: una volta avvenuta l'apertura della procedura il debitore che ne abbia fatto richiesta non può più rinunciarvi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2025, n. 18118 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni - Apertura della procedura - Inammissibilità della rinuncia da parte del debitore - Possibile chiusura anticipata solo in assenza di domande di partecipazione da parte dei creditori – Necessità comunque del pagamento delle prededuzioni.
In tema di sovraindebitamento, il procedimento di liquidazione dei beni previsto dagli artt. 14 ter e ss. della L. n. 3/2012, in seguito all'apertura della procedura da parte del tribunale, può essere arrestato, al pari del fallimento, esclusivamente per effetto della volontà di tutti i creditori che, non presentando le domande di partecipazione, evitano, in fatto, che si proceda alla liquidazione dei beni (se non nei limiti in cui sia necessario per il pagamento delle prededuzioni) e impongono così la pronuncia del decreto di chiusura del procedimento. (Massima Ufficiale)
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