Procura Generale della Cassazione - Il mancato versamento del fondo spese non determina l'improcedibilità della domanda di concordato minore. La decisione in senso contrario del Tribunale non è ricorribile in Cassazione.
Procura Generale della Cassazione, Sez. I civ., 05 maggio 2025 (data della pronuncia) - Sostituto Proc. Gen, Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.
Procura Generale della Cassazione – Concordato minore – Improcedibilità in caso di mancato versamento del fondo spese ritenuto necessario – Ricorribilità per cassazione avverso la decisione assunta in tal senso del tribunale – Esclusione - Principi di diritto da applicarsi con riferimento a quelle due ipotesi – Istanza alla Corte perché vi si attenga.
Si chiede alla Corte di affermare il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3: "In tema di concordato minore, il giudice non può imporre al debitore, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura”.
Si chiede altresì che la Corte pronunci il seguente principio di diritto: nel concordato minore va affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio, ma anche nei casi in cui, a prescindere dalla formula lessicale utilizzata (improcedibilità e/o inammissibilità della domanda e/o della proposta), il giudice abbia emesso un provvedimento sostanzialmente riconducibile ad un diniego di omologazione. Ammissibilità che va esclusa per quei provvedimenti, pur successivi al decreto di apertura della procedura di cui all’art. 78 CCII, che sono sostanzialmente riconducibili ad una revoca dell’ammissione, per le ragioni che avrebbero dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 77 CCII [nello specifico la Procura ha pertanto considerato inammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. proposto nei confronti della decisione del tribunale che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del G.D. che aveva dichiarato improcedibile la procedura di concordato minore in ragione del mancato versamento da parte del proponente del fondo spese, trattandosi di decisione priva dei caratteri della decisorietà e definitività].
[con riferimento alla prima massima, in tema di inammissibilità, in assenza di norme che lo prevedano, che risulti necessario perché le procedure di composizione della crisi ex L. 3/2012 possano aprirsi che si depositino le somme necessarie al loro svolgimento, non essendo in tal caso l'accesso precluso, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34105 https://www.unijuris.it/node/4982].
