Corte di Cassazione (19219/2025) – Rimessione della causa al primo giudice da parte della Corte d'Appello in caso di accertata inesistenza della notificazione del ricorso, come depositato, volto alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
13/07/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19219 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Dichiarazione di fallimento – Opposizione per mancata notifica del ricorso come regolarmente depositato in cancelleria – Revoca del provvedimento con rimessione della causa al primo giudice – Applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.

Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice. (Massima Ufficiale) [nello specifico il reclamo avverso la sentenza che ex art. 147 L.F. lo aveva dichiarato fallito in estensione era stato proposto dal socio illimitatamente responsabile della società dichiarata fallita su ricorso di un creditore].

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33891/CrisiImpresa?Revoca-di-sentenza-dichiarativa-di-fallimento-per-ritenuta-inesistenza-della-notifica-del-ricorso-introduttivo

[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3861 https://www.unijuris.it/node/4590].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: