Tribunale di Milano - Concordato semplificato: anche nell'imminenza della scadenza del termine di durata massima delle misure protettive può trovare accoglimento l'istanza di riconoscimento di una particolare misura cautelare.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 20 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Francesco Pipicelli.
Concordato semplificato – Imminenza della scadenza della durata massima delle misure protettive – Istanza del ricorrente di riconoscimento di una particolare misura cautelare – Accoglibilità – Fondamento.
In sede di concordato semplificato merita di trovare accoglimento fino al momento dell'omologa, la richiesta formulata dal ricorrente, nell'imminenza della scadenza dei duecentoquaranta giorni di durata delle misure protettive previsto dall'art. 19 C.C.I. o di quello complessivo di un anno contemplato dall'art. 8 C.C.I., di riconoscimento nei confronti di uno specifico creditore della misura cautelare consistente nell'inibirgli di promuovere o proseguire, a tutela del credito oggetto di un atto di precetto e/o degli altri ulteriori titoli già ottenuti, qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare, ciò in ragione del periculum in mora che potrebbe conseguirne in quanto tali iniziative potrebbero, in ragione del soddisfacimento preferenziale di un singolo, compromettere il piano di liquidazione prevedente un minimo di soddisfazione per tutti i creditori, previsione connotata dal fumus boni juris stante che il valore di liquidazione come stimato da un professionista indipendente e la prospettata presenza di finanza esterna rendono verosimile che detto risultato risulti conseguibile e che la proposta inoltre non arrechi pregiudizio alcuno ai creditori garantendo loro il conseguimento di un trattamento più favorevole rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di differenza in sede di concordato semplificato tra misure protettive cautelari in termini di possibile durata massima, cfr. in questa rivista:Tribunale di Imperia,20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646 e con riferimento al momento in cui rispettivamente possono essere richieste: Tribunale di Torino, 05 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7463 e Tribunale di Milano, 07 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/8007].
