Tribunale di Milano - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: inammissibilità della proposizione di contestazioni all'omologazione che non concernono profili di rito o di legittimità della proposizione della domanda.

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Data di riferimento: 
05/06/2025

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 05 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Luisa Vasile, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Francesco Pipicelli.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - Limiti alla proponibilità di contestazioni – Fondamento.

Nel giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, sono inammissibili le contestazioni che non attengono a profili di rito o ai presupposti di legittimità ex art. 64-bis CCII, quali la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, l'avvenuta approvazione della proposta da parte dell'unanimità di quelle e l'integrale soddisfazione in denaro dei crediti previsti dall'art. 2751 bis, n. 1 .c.c. entro trenta giorni all'omologazione, o quelle dei creditori che non deducano che nell'alternativa liquidatoria percepirebbero una soddisfazione maggiore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza