Corte d'Appello di Bari - Concordato semplificato in bianco: giudice competente a decidere del ricorso avverso la disposta proroga delle misure protettive come nel frattempo scadute.
Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 23 ottobre 2025 – Pres. Maria Mitola, Cons, Rel. Gaetano Labianca, Cons. Michele Prencipe.
Concordato semplificato – Istanza di proroga delle misure protettive come nel frattempo scadute - Accoglimento da parte del giudice monocratico – Competenza del Tribunale in composizione collegiale a decidere del reclamo proposto avverso tale decisione – Fondamento.
Non essendovi diverse caratteristiche ontologiche e procedurali tra il reclamo avverso la conferma e/o revoca delle misure protettive e il reclamo avverso la proroga delle stesse, come riconosciute al debitore a seguito di richiesta da questi formulata in sede l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi (ex D.Lgs 136/2024 a concordato semplificato compreso), deve ritenersi che, analogamente a quanto accade per la conferma e/o revoca delle misure protettive adottate dal giudice monocratico ai sensi del terzo comma dell’art. 55 C.C.I, anche nel caso di concessione della proroga ex art. 55, comma 4, C.C.I. detto provvedimento debba essere reclamato in composizione collegiale inanzi ad altra sezione del medesimo Tribunale, sul modello previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c., e non avanti alla Corte d'Appello, non operando l’art. 124 C.C.I. che regola un diverso ambito procedurale, quello della liquidazione giudiziale. [nello specifico la Corte d'Appello avanti alla quale il reclamo avverso la proroga delle misure protettive era stato proposto si è pertanto dichiarata incompetente e, visto l’art. 50 c.p.c., ha fissato il termine di giorni 15 per la sua riassunzione dinanzi al Tribunale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di inapplicabilità in procedure di diversa natura dell'art. 124 C.C.I., avente ad oggetto i reclami avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale in sede di liquidazione giudiziale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2024, n. 12523 https://www.unijuris.it/node/8264].
