Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Competenza territoriale per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza: natura relativa dei criteri in tema di COMI di cui all'art. 27, comma 3, C.C.I.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/08/2025

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. Sottosez. Crisi d'Impresa, 05 agosto 2025 – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Marta Sodano e Simona Di Rauso.

Accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell’insolvenza od a una procedura di insolvenza – Competenza territoriale – Natura relativa dei criteri stabiliti dall'art. 27, comma 3, C.C.I. per decidere del luogo ove il debitore abbia il centro dei suoi interessi principali.

In tema di competenza territoriale per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell’insolvenza od a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano, vale, a seconda che trattasi o meno di situazioni concernenti le imprese in amministrazione straordinaria o i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, con una differenza concernente solo il tipo di tribunale da adire nel merito, sempre la regola prevista dall'art 27, primo e secondo comma, C.C.I. che fa riferimento in entrambi i casi al luogo dove il debitore ha il centro degli interessi principali. Quanto alla modalità di individuazione di quello stesso il comma 3 stabilisce regole diverse a cui attenersi a seconda che trattasi di strumenti e procedure concernenti rispettivamente debitori persone fisiche esercenti o meno attività d'impresa oppure persone giuridiche o enti svolgenti o meno quel tipo di attività. Le presunzioni previste da detto comma nei singoli casi, differenziate appunto a seconda del tipo di debitori, hanno, seppure la Relazione al Codice le consideri assolute, però carattere relativo e nel caso abbiano riferimento allo svolgimento dell'attività d'impresa sono superabili in forza della prova contraria che in nessuno dei luoghi come da tale comma individuati si trovi l'amministrazione dell'impresa, o che negli stessi non si svolga alcuna attività economica, ciò conformemente.alla.nozione di COMI contenuta nel Regolamento (UE) 2015/848 che contempla al comma 3 la possibilità di trasferimenti transfrontalieri fittizi ed al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. m), C.C.I. che fa coincidere il COMI con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi. (nel caso di specie la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 27 C.C.I. è stata vinta dimostrando che la sede legale della società debitrice non fosse più che un semplice domicilio postale e fiscale, in assenza di uffici operativi, dipendenti e documentazione contabile ad essa riferibile, mentre tanto la direzione dell'impresa quanto la prevalente attività economica di quella si svolgevano altrove). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-5-agosto-2025-pres-est-quaranta

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-5-agosto-2025-pres-est-quaranta_1

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza