T.Torino- Int. fin.- Grey market, gruppo societario e conflitto di interessi.

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Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Torino, 11 novembre 2010 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Rapporti tra gruppo societario di appartenenza dell'intermediario ed emittente - Grey Market - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Onere della prova a carico dell'intermediario - Danno in re ipsa - Responsabilità risarcitoria - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Momento d'insorgenza del danno - Criteri di determinazione del quantum risarcibile.

Nel caso in cui l'acquisto dei titoli avvenga nella fase del grey market, a fronte della dimostrazione per tabulas da parte dell'investitore dell'appartenenza dell'intermediario ad un gruppo societario interessato al collocamento degli strumenti finanziari (nella specie, per il tramite di una società controllata partecipante al consorzio di collocamento degli stessi), sussite conflitto di interessi ai sensi dell'art. 27 comma II Reg. Consob 11522/1998, il quale fa appunto riferimento a situazioni di conflitto sia dirette che indirette; ne consegue che, ove la Banca non soddisfi l'onere probatorio di cui all'art. 23 T.U.F. producendo in giudizio un documento recante l'informativa dell'esistenza del conflitto di interessi e l'autorizzazione scritta delle operazioni rilasciata dal cliente consapevole, sorge la responsabilità risarcitoria della medesima in favore dell'investitore per il danno patito da quest'ultimo, mentre la prova del nesso causale tra tale pregiudizio e condotta dell'intermediario, a fronte della violazione di un obbligo di astensione, sussiste in re ipsa (nella fattispecie, peraltro, l'inadempimento de quo è ritenuto inidoneo ex art. 1455 c.c. a fondare una pronuncia di risoluzione degli ordini di borsa e, ciò, non solo alla luce di un visus globale del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ma, prima ancora, in considerazione del fatto che detti ordini costituiscono atti privi di autonomia negoziale, causalmente giustificati dal contratto quadro di negoziazione, di cui rappresentano meri momenti attuativi e, come tali, potenziali fonti di responsabilità insuscettibili di essere oggetto di dichiarazioni di nullità, annullamento o risoluzione). (cr) (riproduzione riservata)

A fronte della violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo ex art. 27 comma II Reg. Consob 11522/1998 di informare il cliente della sussistenza di un conflitto di interessi e del relativo obbligo di astensione in assenza dell'autorizzazione scritta dell'investitore, non residua margine alcuno ai fini della sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ciò premesso, il danno patito dal cliente si determina sulla base dei seguenti criteri:
1. il danno deve considerarsi attuale e risarcibile a prescindere dalla permanenza dei titoli nel portafoglio dell'investitore, quand'anche tali strumenti finanziari risultino ancora suscettibili di variazioni di valore, potendo quest'ultime esclusivamente incidere sulla effettiva quantificazione di un danno già sussistente alla data della scadenza del prestito;
2. il danno è rappresentato dalle somme che il cliente, ex art. 1729 c.c., ha fornito alla banca per l'acquisto dei titoli: il quantum del risarcimento va pertanto individuato nell'ammontare degli importi a suo tempo prelevati dal conto corrente dell'investitore ai fini dei prestiti obbligazionari, detratto il vantaggio economico conseguito medio tempore dal titolare in relazione alle cedole versate sul conto (non potendosi qualificare quest'ultime come frutti civili ai sensi dell'art. 2033 c.c. a fronte di un'obbligazione risarcitoria, ma esclusivamente nel caso di restituzione conseguente alla nullità del contratto quadro di negoziazione);
3. l'obbligo restitutorio dell'intermediario, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore diretto a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato ed è pertanto suscettibile di rivalutazione dalla data della scadenza del prestito a quella di deposito della sentenza;
4. dovendo il danno risultare provato in tutte le sue componenti (danno emergente e lucro cessante), non sussiste alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi c.d. compensativi relativi al periodo compreso tra il verificarsi del pregiudizio (data di scadenza dell'obbligazione) ed il deposito della sentenza: infatti, l'investitore è a tal fine tenuto a fornire la prova del danno derivato dal ritardo nella corresponsione del risarcimento (anche mediante l'utilizzo di indizi e parametri presuntivi). Pertanto, solo dopo che il cliente avrà dimostrato l'inferiorità della somma rivalutata rispetto all'importo di cui avrebbe disposto nell'ipotesi di un tempestivo pagamento del dovuto, il giudice potrà procedere al riconoscimento ed alla quantificazione di tale danno ulteriore, eventualmente in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ovvero tenuto conto del tasso legale degli interessi;
5. devono essere invece riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al saldo effettivo dell'obbligazione risarcitoria;
6. non deve, infine, riconoscersi alcuna rilevanza in punto di determinazione del danno al mancato percepimento delle cedole non pagate, costituendo quest'ultime un mero lucro sperato non conseguito a causa della sorte avuta dalla società emittente e non in seguito all'inadempimento dell'intermediario. (cr) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]